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Pernocta Europa

Cosa si può fare a Ventasso?

Parcheggiareil veicolo, sulla via pubblica
SÌ, CON LIMITE
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Dormire a bordosenza tirare fuori nulla
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Campeggiarepiedini, veranda, tavolo
DIPENDE
la regola nazionale
10 km
questo comunearea protettacomuni accanto, con il loro colore: si possono toccare
Il verdetto deriva dalla norma nazionale: l'ordinanza comunale di Ventasso non è ancora stata letta, e in Italia il comune può inasprirla. Per questo il bordo è tratteggiato.
NON RISULTA
La norma locale di Ventasso non è stata letta, e in Italia il comune può vietare ciò che la legge dello Stato consente.
Questo non significa che sia vietato: significa che non è stato verificato. Sotto c'è ciò che invece si sa, con il relativo documento ufficiale.
Perché, e con quale ruolo

Da quale testo deriva ogni risposta

Parcheggiare · sì, con limite
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — Nuovo codice della strada art. 185 c. 3 · verificato il 2026-08-09
Campeggiare · dipende
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) art. 185, commi 1 e 2 · verificato il 2026-09-05
L'area attrezzata da ordinanza che è stata letta si trova a Fénis, a circa 267 km. Il comune con norma propria letta più vicino è Castelnovo ne' Monti, a circa 14 km.
Il comune, in dati

Il comune

Ventasso è un comune esteso di 22 per 23 chilometri. Con 3.903 abitanti è a popolamento sparso (15 per chilometro quadrato). Entro i suoi confini si trovano 11 aree protette, tra cui Monte Acuto, Alpe di Succiso. Lì il regime degli usi è fissato dal piano dell'area stessa. Confina con 20 comuni, e la risposta può cambiare attraversando una qualsiasi di quelle linee.

Superficie258 km²
Popolazione3.903
Densidad15 hab/km²
Estensione22 × 23 km
Costano, comune interno
Aree protette11
Comuni confinanti20
Questo comune interessa: Monte Acuto, Alpe di Succiso, Monte Ventasso, Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto, Val d'Ozola, Monte Cusna, Monte Prado, Gessi Triassici….
11 aree protette qui dentro
Ventasso interessa 11 siti della Rete Natura 2000.
  • Monte Acuto, Alpe di Succiso
  • Monte Ventasso
  • Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
  • Val d'Ozola, Monte Cusna
  • Monte Prado
  • Gessi Triassici
  • … e altri 5
La norma nazionale non fissa un'aggravante specifica per queste aree: prevale la norma propria di ciascuna area.
Calcolato incrociando il poligono del comune con i 27.172 siti della Rete Natura 2000 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'area copre parte del comune.
Tutti i livelli che si applicano

Perché — i livelli che si applicano qui

zona protetta
4 aree: Monte Acuto, Alpe di Succiso · Monte Ventasso · Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto · Val d'Ozola, Monte Cusna
Regime di tutela: la norma dell'area vige qui oltre a quella comunale, e di solito inasprisce la sanzione.
paese
Italia
  • PER LEGGE ESPRESSA la sosta NON è campeggio (art. 185 c. 2 CdS)
  • i CUNEI costituiscono campeggio (art. 185 c. 2.a)
Codice della Strada art. 185 c. 2; 7 c. 13-bis · verificato il 2026-08-08
«La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Dov'è la linea tra parcheggiare, dormire e campeggiare
campeggiare · Italia
Campeggiare è vietato al di fuori di un campeggio o di un'area attrezzata. Ciò che cambia da un paese all'altro è quale gesto supera la linea:
  • el Codice della Strada no prohibe ni autoriza el campeggio: en el art. 185 c. 2 solo dice cuando la sosta de una autocaravana deja de ser sosta y pasa a considerarse «campeggio, attendamento e simili»
  • los tres criterios son ACUMULATIVOS y han de cumplirse a la vez para que no haya campeggio: que el vehiculo no se apoye en el suelo salvo con las ruedas, que no emita flujos propios salvo los del motor, y que no ocupe la calzada mas alla de su propio volumen
  • la propia norma condiciona su supuesto a «dove consentita» (donde la parada este permitida) y remite a los divieti e limitazioni de los articulos 6 y 7 del Codice, que son los que dictan el ente propietario de la via y el ayuntamiento
  • una vez que el supuesto es campeggio, el Codice della Strada deja de decir nada: la respuesta la dan la ley regional de turismo y la ordenanza municipal, que difieren entre regiones y entre comunes
  • el articulo habla de las auto-caravan del art. 54 c. 1 letra m); las caravanas remolcadas y las furgonetas camperizadas no estan nombradas en el mismo supuesto
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) art. 185, commi 1 e 2 · verificato il 2026-09-05
«1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Comuni limitrofi
La segnaletica in loco e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.