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Dormire in autocaravan a Austria

I tre fatti giuridici sono distinti: parcheggiare, dormire a bordo e campeggiare. L'errore che costa denaro è presumere che il secondo si deduca dal primo.

Parcheggiare

Parcheggiare
SÌ, CON LIMITE — Nessun limite generale di ore. È però vietato PARCHEGGIARE dalle 22:00 alle 06:00 (e durante il Fahrverbot del § 42 Abs. 1) all'interno dell'Ortsgebiet a meno di 25 m da edifici destinati esclusivamente o prevalentemente ad abitazione, da ospedali, da stabilimenti termali o da case di riposo per anziani, con autocarri, Spezialkraftwagen, rimorchi e trattori stradali di oltre 3,5 t di MMA ciascuno. Per gli autobus la soglia è 7,5 t (lit. i).
  • La soglia austriaca è 3,5 t, non 7,5 t come in Germania: è la differenza che fa scattare la sanzione. L'autocaravan viene abitualmente immatricolato come 'Spezialkraftwagen' nel KFG austriaco, categoria espressamente citata alla lit. f, sicché un autocaravan di oltre 3,5 t rientra nel divieto notturno dei 25 m -- questa specifica classificazione NON è stato possibile verificarla in fonte ufficiale e va confermata prima della pubblicazione. Inoltre: sui marciapiedi con segnaletica orizzontale che autorizzi la sosta, solo veicoli fino a 3.500 kg (§ 23 Abs. 2); nelle Wohnstrassen e nelle Begegnungszonen solo negli stalli segnalati (§ 23 Abs. 2a); rimorchi senza motrice solo durante il carico/scarico (§ 23 Abs. 6). La LUNGHEZZA non è in nessun caso un criterio. Parcheggiare è legale, ma PERNOTTARE a bordo è 'Kampieren' ai sensi del § 2 lit. a del Tiroler Campinggesetz 2001 ('das Naechtigen von Personen in mobilen Unterkuenften, wie Zelten, Wohnwaegen, Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen...') ed è vietato fuori dai campeggi salvo Verordnung comunale del § 3 Abs. 6.
Strassenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960); Tiroler Campinggesetz 2001, LGBl. Nr. 37/2001 (Gesetzesnummer 20000099 en el RIS) art. StVO 1960: § 24 Abs. 3 lit. f (y lit. i para autobuses), § 23 Abs. 2, 2a y 6, sancion § 99 Abs. 3 lit. a. Tiroler Campinggesetz 2001: § 2 lit. a (definicion de Kampieren), § 3 Abs. 1 y 6 (prohibicion y excepcion municipal), § 16 Abs. 1 (multas) · verificato il 2026-08-09
«§ 24 Abs. 3: Das Parken ist ausser in den im Abs. 1 angefuehrten Faellen noch verboten: [...] f) in der Zeit des Fahrverbotes gemaess § 42 Abs. 1 sowie sonst von 22 Uhr bis 6 Uhr im Ortsgebiet weniger als 25 m von Haeusern entfernt, die ausschliesslich oder vorwiegend Wohnzwecken dienen oder die Krankenanstalten, Kuranstalten oder Altersheime sind, mit Lastkraftwagen, Spezialkraftwagen, Anhaengern und Sattelzugfahrzeugen mit einem hoechsten zulaessigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 3,5 t. || Tiroler Campinggesetz 2001 § 3 Abs. 1: Das Kampieren ausserhalb von Campingplaetzen ist verboten, ausgenommen auf Grundflaechen, fuer die eine Verordnung nach Abs. 6 erlassen worden ist.»
documento archiviato · sha256 01a4fcb3010b7e97…

Regioni

La segnaletica sul posto e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.