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Pernocta Europa

Cosa si può fare a Campo nell'Elba?

Parcheggiareil veicolo, sulla via pubblica
SÌ, CON LIMITE
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Dormire a bordosenza tirare fuori nulla
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Campeggiarepiedini, veranda, tavolo
NO
la regola nazionale
5 km
questo comunearea protettafronte marittimo (di qui entra la legge sulle coste)comuni accanto, con il loro colore: si possono toccare
Il verdetto deriva dalla norma nazionale: l'ordinanza comunale di Campo nell'Elba non è ancora stata letta, e in Italia il comune può inasprirla. Per questo il bordo è tratteggiato.
NON RISULTA
La norma locale di Campo nell'Elba non è stata letta, e in Italia il comune può vietare ciò che la legge dello Stato consente.
Questo non significa che sia vietato: significa che non è stato verificato. Sotto c'è ciò che invece si sa, con il relativo documento ufficiale.
Perché, e con quale ruolo

Da quale testo deriva ogni risposta

Parcheggiare · sì, con limite
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — Nuovo codice della strada art. 185 c. 3 · verificato il 2026-08-09
Campeggiare · no
Codice della Strada art. 185 c. 2.a y c. 6 · verificato il 2026-08-08
Il comune, in dati

Il comune

Campo nell'Elba è un comune medio di 19 per 23 chilometri, suddiviso in 2 porzioni separate. Con 4.677 abitanti è a densità media (84 per chilometro quadrato). Ha un fronte marittimo, e questo conta: la fascia del demanio marittimo-terrestre è disciplinata da una norma propria, diversa da quella del resto del comune. Entro i suoi confini si trovano 2 aree protette, tra cui Monte Capanne e promontorio dell'Enfola. Lì il regime degli usi è fissato dal piano dell'area stessa. Confina con 4 comuni, e la risposta può cambiare attraversando una qualsiasi di quelle linee.

Superficie56 km²
Popolazione4.677
Densidad84 hab/km²
Estensione19 × 23 km
Piezas separadas2 (tiene enclaves o islas)
Costasí, tiene frente marítimo
Aree protette2
Comuni confinanti4
Questo comune interessa: Monte Capanne e promontorio dell'Enfola, Isola di Pianosa - area terrestre e marina.
2 aree protette qui dentro
Campo nell'Elba interessa 2 siti della Rete Natura 2000.
  • Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
  • Isola di Pianosa - area terrestre e marina
La norma nazionale non fissa un'aggravante specifica per queste aree: prevale la norma propria di ciascuna area.
Calcolato incrociando il poligono del comune con i 27.172 siti della Rete Natura 2000 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'area copre parte del comune.
Tutti i livelli che si applicano

Perché — i livelli che si applicano qui

comune
Ordenanza de Campo nell'Elba
  • Ambito di questa norma: il litorale del comune (spiagge, battigia e demanio marittimo). Del resto del territorio comunale questo documento non dice nulla, per questo il verdetto del comune resta «dipende».
  • In tale litorale la condotta è espressamente vietata dalla citazione che accompagna questa scheda.
  • Nell'elenco citato, la lettera che dispone è «e) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura».
Regolamento sulla gestione del Demanio Marittimo Art. 30 · verificato il 2026-08-20
«Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato: a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; tali attività sono consentite solo in caso di condizioni meteo/marine avverse e per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge a libero uso, i prolungamenti delle vie di accesso al mare purché non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e/o qualsiasi altra opera di urbanizzazione, ovvero potranno essere utilizzati altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole da wind-surf), l’alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio; b) Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell’attività balneare. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione, purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio; 20 c) Lasciare sulle spiagge a libero uso, oltre le ore 20.00e fino alle ore 8.00del mattino successivo, ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli, tende e altre attrezzature comunque denominate; d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc..., nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso; e) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;»
zona protetta
2 aree: Monte Capanne e promontorio dell'Enfola · Isola di Pianosa - area terrestre e marina
Regime di tutela: la norma dell'area vige qui oltre a quella comunale, e di solito inasprisce la sanzione.
paese
Italia
  • PER LEGGE ESPRESSA la sosta NON è campeggio (art. 185 c. 2 CdS)
  • i CUNEI costituiscono campeggio (art. 185 c. 2.a)
Codice della Strada art. 185 c. 2; 7 c. 13-bis · verificato il 2026-08-08
«La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Dov'è la linea tra parcheggiare, dormire e campeggiare
campeggiare · Italia
Campeggiare è vietato al di fuori di un campeggio o di un'area attrezzata. Ciò che cambia da un paese all'altro è quale gesto supera la linea:
  • l'unica legge europea che definisce il confine con criteri FISICI verificabili, citabili con articolo e comma
  • METTERE IN BOLLA IL VEICOLO per dormire comodi è, letteralmente, la fattispecie dell'infrazione
  • rompere il «salvo che con le ruote» con i cunei supera già il confine
Codice della Strada art. 185 c. 2.a y c. 6 · verificato il 2026-08-08
«È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.»
In spiaggia la risposta è no anche se il comune è permissivo: il divieto è statale e non necessita di cartello.
Comuni limitrofi
La segnaletica in loco e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.