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Pernocta Europa

Cosa si può fare a Città di Castello?

Parcheggiareil veicolo, sulla via pubblica
SÌ, CON LIMITE
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Dormire a bordosenza tirare fuori nulla
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Campeggiarepiedini, veranda, tavolo
NO
la regola nazionale
10 km
questo comunearea protettacomuni accanto, con il loro colore: si possono toccare
Il verdetto deriva dalla norma nazionale: l'ordinanza comunale di Città di Castello non è ancora stata letta, e in Italia il comune può inasprirla. Per questo il bordo è tratteggiato.
NON RISULTA
La norma locale di Città di Castello non è stata letta, e in Italia il comune può vietare ciò che la legge dello Stato consente.
Questo non significa che sia vietato: significa che non è stato verificato. Sotto c'è ciò che invece si sa, con il relativo documento ufficiale.
Perché, e con quale ruolo

Da quale testo deriva ogni risposta

Parcheggiare · sì, con limite
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — Nuovo codice della strada art. 185 c. 3 · verificato il 2026-08-09
Campeggiare · no
Codice della Strada art. 185 c. 2.a y c. 6 · verificato il 2026-08-08
L'area attrezzata da ordinanza che è stata letta si trova a Pollenza, a circa 92 km. Il comune con norma propria letta più vicino è Fano, a circa 71 km.
Il comune, in dati

Il comune

Città di Castello è un comune esteso di 29 per 37 chilometri, suddiviso in 2 porzioni separate. Con 38.195 abitanti è a densità media (99 per chilometro quadrato). Entro i suoi confini si trovano 6 aree protette, tra cui Monte Dogana. Lì il regime degli usi è fissato dal piano dell'area stessa. Confina con 30 comuni, e la risposta può cambiare attraversando una qualsiasi di quelle linee.

Superficie387 km²
Popolazione38.195
Densidad99 hab/km²
Estensione29 × 37 km
Piezas separadas2 (tiene enclaves o islas)
Costano, comune interno
Aree protette6
Comuni confinanti30
Questo comune interessa: Monte Dogana, Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello), Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio, Boschi di Morra - Marzana, Alto Bacino del Torrente Lama, Bocca Serriola.
6 aree protette qui dentro
Città di Castello interessa 6 siti della Rete Natura 2000.
  • Monte Dogana
  • Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello)
  • Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
  • Boschi di Morra - Marzana
  • Alto Bacino del Torrente Lama
  • Bocca Serriola
La norma nazionale non fissa un'aggravante specifica per queste aree: prevale la norma propria di ciascuna area.
Calcolato incrociando il poligono del comune con i 27.172 siti della Rete Natura 2000 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'area copre parte del comune.
Tutti i livelli che si applicano

Perché — i livelli che si applicano qui

zona protetta
4 aree: Monte Dogana · Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di Castello) · Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio · Boschi di Morra - Marzana
Regime di tutela: la norma dell'area vige qui oltre a quella comunale, e di solito inasprisce la sanzione.
paese
Italia
  • PER LEGGE ESPRESSA la sosta NON è campeggio (art. 185 c. 2 CdS)
  • i CUNEI costituiscono campeggio (art. 185 c. 2.a)
Codice della Strada art. 185 c. 2; 7 c. 13-bis · verificato il 2026-08-08
«La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Dov'è la linea tra parcheggiare, dormire e campeggiare
campeggiare · Italia
Campeggiare è vietato al di fuori di un campeggio o di un'area attrezzata. Ciò che cambia da un paese all'altro è quale gesto supera la linea:
  • l'unica legge europea che definisce il confine con criteri FISICI verificabili, citabili con articolo e comma
  • METTERE IN BOLLA IL VEICOLO per dormire comodi è, letteralmente, la fattispecie dell'infrazione
  • rompere il «salvo che con le ruote» con i cunei supera già il confine
Codice della Strada art. 185 c. 2.a y c. 6 · verificato il 2026-08-08
«È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.»
Comuni limitrofi
La segnaletica in loco e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.