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Pernocta Europa

Cosa si può fare a Villalago?

Parcheggiareil veicolo, sulla via pubblica
SÌ, CON LIMITE
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Dormire a bordosenza tirare fuori nulla
la regola nazionale · quella locale non è stata letta
Campeggiarepiedini, veranda, tavolo
DIPENDE
la regola nazionale
2 km
questo comunearea protettacomuni accanto, con il loro colore: si possono toccare
Il verdetto deriva dalla norma nazionale: l'ordinanza comunale di Villalago non è ancora stata letta, e in Italia il comune può inasprirla. Per questo il bordo è tratteggiato.
NON RISULTA
La norma locale di Villalago non è stata letta, e in Italia il comune può vietare ciò che la legge dello Stato consente.
Questo non significa che sia vietato: significa che non è stato verificato. Sotto c'è ciò che invece si sa, con il relativo documento ufficiale.
Perché, e con quale ruolo

Da quale testo deriva ogni risposta

Parcheggiare · sì, con limite
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — Nuovo codice della strada art. 185 c. 3 · verificato il 2026-08-09
Campeggiare · dipende
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) art. 185, commi 1 e 2 · verificato il 2026-09-05
L'area attrezzata da ordinanza che è stata letta si trova a Gualdo, a circa 131 km. Il comune con norma propria letta più vicino è Trasacco, a circa 23 km.
Il comune, in dati

Il comune

Villalago è un comune medio di 7 per 8 chilometri. Con 501 abitanti è a popolamento sparso (15 per chilometro quadrato). Entro i suoi confini si trovano 4 aree protette, tra cui Gole del Sagittario. Lì il regime degli usi è fissato dal piano dell'area stessa. Confina con 7 comuni, e la risposta può cambiare attraversando una qualsiasi di quelle linee.

Superficie33 km²
Popolazione501
Densidad15 hab/km²
Estensione7 × 8 km
Costano, comune interno
Aree protette4
Comuni confinanti7
Questo comune interessa: Gole del Sagittario, Lago di Scanno ed Emissari, Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe.
4 aree protette qui dentro
Villalago interessa 4 siti della Rete Natura 2000.
  • Gole del Sagittario
  • Lago di Scanno ed Emissari
  • Parco Nazionale d'Abruzzo
  • Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe
La norma nazionale non fissa un'aggravante specifica per queste aree: prevale la norma propria di ciascuna area.
Calcolato incrociando il poligono del comune con i 27.172 siti della Rete Natura 2000 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'area copre parte del comune.
Tutti i livelli che si applicano

Perché — i livelli che si applicano qui

zona protetta
4 aree: Gole del Sagittario · Lago di Scanno ed Emissari · Parco Nazionale d'Abruzzo · Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe
Regime di tutela: la norma dell'area vige qui oltre a quella comunale, e di solito inasprisce la sanzione.
paese
Italia
  • PER LEGGE ESPRESSA la sosta NON è campeggio (art. 185 c. 2 CdS)
  • i CUNEI costituiscono campeggio (art. 185 c. 2.a)
Codice della Strada art. 185 c. 2; 7 c. 13-bis · verificato il 2026-08-08
«La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Dov'è la linea tra parcheggiare, dormire e campeggiare
campeggiare · Italia
Campeggiare è vietato al di fuori di un campeggio o di un'area attrezzata. Ciò che cambia da un paese all'altro è quale gesto supera la linea:
  • el Codice della Strada no prohibe ni autoriza el campeggio: en el art. 185 c. 2 solo dice cuando la sosta de una autocaravana deja de ser sosta y pasa a considerarse «campeggio, attendamento e simili»
  • los tres criterios son ACUMULATIVOS y han de cumplirse a la vez para que no haya campeggio: que el vehiculo no se apoye en el suelo salvo con las ruedas, que no emita flujos propios salvo los del motor, y que no ocupe la calzada mas alla de su propio volumen
  • la propia norma condiciona su supuesto a «dove consentita» (donde la parada este permitida) y remite a los divieti e limitazioni de los articulos 6 y 7 del Codice, que son los que dictan el ente propietario de la via y el ayuntamiento
  • una vez que el supuesto es campeggio, el Codice della Strada deja de decir nada: la respuesta la dan la ley regional de turismo y la ordenanza municipal, que difieren entre regiones y entre comunes
  • el articulo habla de las auto-caravan del art. 54 c. 1 letra m); las caravanas remolcadas y las furgonetas camperizadas no estan nombradas en el mismo supuesto
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) art. 185, commi 1 e 2 · verificato il 2026-09-05
«1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.»
Comuni limitrofi
La segnaletica in loco e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.