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Dormire in autocaravan a Svizzera

I tre fatti giuridici sono distinti: parcheggiare, dormire a bordo e campeggiare. L'errore che costa denaro è presumere che il secondo si deduca dal primo.

Parcheggiare

Parcheggiare
SÌ, CON LIMITE — Il diritto federale NON fissa una durata massima della sosta. Ciò che esiste è una scala di multa per fasce là dove il parcheggio è vietato dalla segnaletica: fino a 2 h, oltre 2 h e fino a 4 h, oltre 4 h e fino a 10 h (OAO allegato 1, cifre 250, 255 e 256); trascorse le 10 h l'infrazione esce dalla procedura di amende d'ordre e segue la via ordinaria. Durate concrete = segnaletica cantonale o comunale (LCR art. 3).
  • Non esiste una norma federale sulla sosta per lunghezza (>6 m) né per peso (>3,5 t): è stato verificato il testo integrale dell'OCR e non vi è alcuna soglia di peso né di lunghezza applicabile al parcage. I limiti reali derivano dalla segnaletica cantonale/comunale. Divieti federali assoluti rilevanti per un'autocaravan (OCR art. 19 al. 2): dove non è consentita la fermata; sulle strade principali FUORI località (lettera b, che elimina il classico 'dormo sulla banchina di una strada nazionale'); sulle strade principali all'interno della località se non restano due corsie per incrociarsi; sulle piste ciclabili; a meno di 20 m dai passaggi a livello; sui ponti; davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. Al. 4: il veicolo deve occupare il minor spazio possibile senza impedire l'uscita di altri. Bosco: la Loi sur les forets art. 15 al. 1 vieta di circolare con veicoli a motore nel bosco e sulle strade forestali salvo che per lavori di gestione forestale (i cantoni possono ammettere altre categorie, al. 2). ZGB art. 699 dà libero accesso a boschi e pascoli, ma è un accesso di persone, non di veicoli.
Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les regles de la circulation routiere (OCR), RS 741.11 — con Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre (OAO), RS 314.11, y Loi federale sur les forets (LFo), RS 921.0 art. OCR art. 19 (Parcage en general) y art. 20; OAO anexo 1 cifras 250/255/256; LFo art. 15 · verificato il 2026-08-09
«Art. 19 Parcage en general (art. 37, al. 2, LCR). 1 Le parcage du vehicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement a laisser monter ou descendre des passagers ou a charger ou decharger des marchandises. 2 Il est interdit de parquer: a. partout ou l'arret n'est pas permis; b. sur les routes principales a l'exterieur des localites; c. sur les routes principales a l'interieur des localites lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; d. sur les bandes cyclables et sur la chaussee contigue a de telles bandes; e. a moins de 20 m des passages a niveau; f. sur les ponts; g. devant l'acces a des batiments ou des terrains d'autrui. 3 Sur les chaussees etroites, les vehicules ne seront parques des deux cotes que si la circulation d'autres vehicules n'en est pas entravee. 4 Les vehicules seront parques de maniere a occuper le moins de place possible.»
documento archiviato · sha256 0a291d92bc7c7c27…

Regioni

La segnaletica sul posto e l'autorità locale prevalgono. Questo riproduce la norma scritta alla data indicata: non è consulenza legale né un'autorizzazione.